Statuto

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  • Il nostro statuto

    In questa sezione è possibile consultare lo Statuto ufficiale di Twins International (disponibile per il download in formato .pdf) il quale stabilisce i seguenti aspetti dell’organizzazione:

    1. Denominazione
    2. Sede
    3. Durata
    4. Scopo
    5. Soci
    6. Patrimonio
    7. Organi dell’associazione
    8. Assemblea
    9. Consiglio direttivo
    10. Presidente
    11. Comitato scientifico & consultivo
    12. Esercizi sociali & bilancio
    13. Scioglimento & liquidazione
    14. Collegio dei revisori
    15. Segretario
    16. Norme applicabili

    1. DENOMINAZIONETorna in alto

    Articolo 1) E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997 un’ associazione denominata “ Twins International

    2. SEDETorna in alto

    Articolo 2) L’associazione ha sede in Milano in via Vittoria Colonna n.50.

    3. DURATATorna in alto

    Articolo 3) L’associazione ha durata illimitata.

    4. SCOPOTorna in alto

    Articolo 4) L’ associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed intende svolgere attività nei settori dell’assistenza sociale, beneficenza, tutela dei diritti civili, istruzione e formazione, nell’ambito della cooperazione internazionale.
    L’associazione intende cooperare nei paesi in via di sviluppo per il tramite di referenti locali che operano nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, organizzando in Italia la raccolta di fondi da destinare ai progetti di cooperazione prescelti.
    Più in dettaglio l’associazione intende quindi operare nel sostegno, nonchè nella selezione e nella scelta di progetti di cooperazione e di sviluppo nei paesi del terzo mondo con speciale attenzione
    a quelli rivolti all’infanzia (e specificatamente ai progetti che individuino aiuto e diritto allo studio, alla salute e ad un’adeguata alimentazione) e nella individuazione, nella ricerca e nella scelta dei donatori più adatti in Italia per sostenere nel tempo il progetto individuato con respi-ro prevalentemente pluriennale, ispirandosi ai seguenti valori:

    • Solidarietà sociale: Twins International crede nell’importanza di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più disagiate che vivono nei paesi in via di sviluppo, con un’attenzione particolare ai bambini.
    • Cooperazione: Affinché ogni intervento avvenga portando risultati il più soddisfacen-ti possibile, Twins International vuole dare voce alle associazioni locali, che meglio di chiunque altro conoscono il tessuto sociale nel quale operano, i reali bisogni della popolazione, la lingua e la cultura.
    • Diritto all’alimentazione: Twins International lavorerà con l’obiettivo di avviare progetti che possano rispondere al diritto di ricevere un adeguato apporto nu-trizionale, base primaria di ogni progetto di cooperazione e sviluppo.
    • Istruzione: Twins International opererà con l’intento di dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di bambini di accedere all’istruzione scolastica, ai corsi di formazione professionale e universitaria.
    • Salute: Twins International agirà con l’intenzione di fornire aiuti che diano riposta al diritto alla salute delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo con partico-lare attenzione a quelli dove la pandemia di HIV/AIDS è ampia, estesa e mortale.
    • Diritti delle donne: Twins International vuole dare voce al diritto di ugua-glianza delle donne, fortemente negato nei paesi del terzo mondo.
    • Efficienza e Trasparenza: Per destinare ai beneficiari quanto più è possibile Twins International opererà attraverso una struttura il più snella possibile, utilizzando il numero minimo di staff e il massimo numero di volontari; e sarà attento amministra-tore dei fondi gestiti, mantenendo i costi di gestione delle operazioni entro livelli ac-cettabili. La sua opera che consiste nell’affrontare costi per la scelta dei partners e per il loro continuo monitoraggio non potrà mai superare il 15% del costo di gestione del progetto.
    • Efficacia: Twins International intende raggiungere gli obbiettivi prefissati in ogni progetto di sviluppo con accuratezza, completezza e certificazione dei risultati.
    • Certificazione: Twins International certificherà i risultati di bilancio della propria gestione economica, relazionando con trasparenza sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti.
    • Libertà di Pensiero: Twins International cercherà di agire con coscienza imparziale, rispetto e umiltà, indipendentemente dall’orientamento politico, dalle con-fessioni religiose, dal genere, e dalla nazionalità di appartenenza degli individui.
    • Invio di volontari: Twins International intende tenere conto del grande con-tributo e dell’importanza che i volontari possono portare alla buona riuscita dei proget-ti nei paesi in via di sviluppo; in questo modo si crea un terreno favorevole per lo scambio reciproco di conoscenze tra volontari espatriati e la comunità che ospita, che per entrambi può risultare di grande utilità.
    Articolo 5) L’associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

    5. SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONETorna in alto

    Articolo 6) Sono soci dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro
    che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
    Salva la facoltà di rinuncia espressa, divengono altresì soci i membri del Consiglio direttivo che, non possedendo già tale qualifica, allo scadere del loro secondo mandato ne facciano richiesta, previo parere favorevole del nuovo
    Consiglio direttivo in carica.
    Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti detl’associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo.
    Articolo 7) L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all’associazione. Le quote sono intrasferibili.
    Articolo 8) L’esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l’esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 6.

    6. PATRIMONIOTorna in alto

    Articolo 9) Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

    • contributi degli aderenti;
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti d-a convenzioni;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali .

    7. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONETorna in alto

    Articolo 10) Sono organi dell’Associazione:

    • l’Assemblea dei soci;
    • il Comitato consultivo (Advisory board);
    • il Comitato scientifico;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente;
    • il Collegio dei Revisori, se nominato.

    8. ASSEMBLEATorna in alto

    Articolo 11) L’assemblea è costituita da tutti i soci di cui all’art 6 ed è ordinaria e straordinaria.
    All’assemblea partecipano di diritto i membri del Consiglio direttivo senza diritto di voto, ma di parola.
    Nel caso di attività svolta in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, secondo quanto previsto dall’articolo 5, al fine di favorire tale cooperazione, l’Assemblea dell’associazione può essere riunita alla presenza di rappresentanti di dette istituzioni, nel numero massimo di due, con potere consultivo.
    La loro partecipazione alle riunioni dell’assemblea è subordinata ad un previo giudizio di gradimento del Consiglio direttivo sui rappresentanti designati.
    L’assemblea dell’associazione si riunisce presso la sede dell’associazione o altrove, anche per mezzo di video conferenze.
    L’assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno, di cui una entro sei mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, per l’approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione e
    del bilancio di esercizio e una a dicembre per l’ approvazione del bilancio preventivo.
    L’assemblea è altresi convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.
    All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione:

    • la relazione del Consiglio direttivo sull’andamento dell’associazione;
    • il bilancio dell’esercizio sociale;

    L’assemblea delibera inoltre in merito:

    • alla nomina del Consiglio direttivo;
    • alla nomina del Comitato scientifico e consultivo;
    • alla nomina del Collegio Revisori;
    • ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno.

    L’assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
    La presidenza dell’assemblea spetta al Presidente del Consiglio ed in funzione vicaria spetta al Vicepresidente o in sua assenza al consigliere piu anziano.

    Articolo 12) L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea.
    L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento.
    Il socio che non abbia comunicato al Consiglio Direttivo un indirizzo di posta elettronica o un numero di utenza fax conserva il diritto ad essere a ricevere l’avviso di convocazione mediante lettera inviata al domicilio indicato al Consiglio Direttivo e risultante dal libro degli associati.
    Qualsiasi variazione del domicilio, numero di utenza fax o indirizzo di posta elettronica costituenti il domicilio dell’associato per ogni comunicazione da parte dell’associazione dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed annotato nel libro degli associati.
    Articolo 13) Ogni socia ha diritto ad un voto. In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea, sono adottate con la presenza di almeno due terzi ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
    Le liberazioni di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

    9. CONSIGLIO DIRETTIVOTorna in alto

    Articolo 14) L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a quindici membri, anche non soci, nominato dall’Assemblea che in sede di nomina ne determinerà il numero. Per poter accedere alla carica, è necessario essere in possesso di specifici requisiti di competenza tecnica e culturare, attinenti ai settori di impegno dell’associazione e funzionali al perseguimento del suo scopo, maturati con studi ed attività professionali, ovvero con l’impegno in attività associative a carattere sociale oppure conseguiti con I’esercizio di funzioni pubbliche, istituzionali o politiche. In particolare, sono richieste conoscenze specifiche in almeno uno dei seguenti settori: cooperazione internazionale; volontariato e impegno umanitario; relazioni istituzionali; relazioni sociali; comunicazione e media; medicina; settore giuridico; economia e finanza.
    Tali requisiti saranno vagliati dall’assemblea, all’atto della designazione e prima della nomina.
    Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per una volta sola; i soci fondatori durano in carica fino a rinuncia o revoca.
    Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, due Vice-Presidenti ed il Segretario.
    Articolo 15) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di due/terzi dei consiglieri presso la sede o altrove, anche per mezzo di video conferenze. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
    La convocazione del Consiglio è fatta con avviso da spedirsi entro 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed in caso di urgenza almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d’età.
    Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Con-siglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riu-nione successiva, in ordine alla sua sostituzione.
    Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.
    Articolo 16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.

    10. PRESIDENTETorna in alto

    Articolo 17) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.
    Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.
    Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.
    Articolo 18) Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.
    Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

    11. COMITATO SCIENTIFICO & CONSULTIVOTorna in alto

    Articolo 19) Il comitato scientifico e consultivo viene nominato dall’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I comitati una volta nominati si doteranno di un apposito regolamento per la gestione delle riunioni e del lavoro del Comitato.

    12. ESERCIZI SOCIALI E BILANCIOTorna in alto

    Articolo 20) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
    La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bi-lancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
    È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
    Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

    13. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONETorna in alto

    Articolo 21) L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
    L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (14) operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

    14. COLLEGIO DEI REVISORITorna in alto

    Articolo 22) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’assemblea, la quale designa anche il Presidente.
    Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell’associazione e ne riferisce all’assemblea.

    15. SEGRETARIOTorna in alto

    Articolo 23) Il Segretario assiste alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio direttivo, ne redige i verbali e cura la tenuta del libro soci.

    16. NORME APPLICABILITorna in alto

    Articolo 24) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.