BENEFICI FISCALI
TWINS INTERNATIONAL ETS è un Ente del Terzo Settore iscritta al relativo Registro (RUNTs) e una ONG iscritta al registro AICS dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri.
In quanto Ente del Terzo Settore si applicano le disposizioni dell’art.83 del D.Lgs. n.117/2017. Pertanto, ogni erogazione liberale è soggetta ai benefici fiscali.
La normativa sui benefici fiscali
Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, carte di credito, carte di debito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.
DONAZIONI IN DENARO
PERSONE FISICHE
Le persone fisiche possono alternativamente:
- detrarre le erogazioni effettuate a favore della nostra Associazione per un importo pari al 30% (35% se ODV) indicare se Ets o Odv fino al massimo di € 30.000;
- dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Entrambi questi vantaggi fiscali sono alternativi e utilizzabili. La scelta dipende dall’opportunità fiscale della dichiarazione dei redditi del donatore.
Anche le donazioni estere effettuate attraverso le piattaforme TGE (Transnational Giving Europe) e GlobalGiving godono di benefici fiscali.
Per maggiori info visita www.transnationalgiving.eu e www.globalgiving.org
AZIENDE
Le persone giuridiche possono:
- dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
DONAZIONI IN NATURA
La riforma del Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017, articolo 83 comma 2) applica le agevolazioni fiscali anche alle donazioni in natura.
Il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 Novembre 2019 in attuazione dell’art.83, comma2 del Dlgs del 3/07/17 individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione di imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura
PERSONE FISICHE
Le persone fisiche potranno scegliere tra la deducibilità dal reddito e la detrazione IRPEF del 30% fino a euro 30.000,00, come per le donazioni in denaro.
AZIENDE
Le Aziende possono dedurre dal reddito il valore del bene donato, fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.